ASPI e Mini ASPI nell’ ambito del settore artistico

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Le modalità applicative dei nuovi ammortizzatori sociali, ASPI e Mini ASPI (ex indennità di disoccupazione) nell’ ambito del settore artistico.

Ricordiamo che ASPI e Mini ASPI sostituiscono, rispettivamente, la vecchia Indennità di Disoccupazione Ordinaria e a Requisiti Ridotti, pertanto rimangono ammortizzatori sociali fruibili solo a fronte di prestazioni lavorative subordinate.

Pur permanendo tale prerogativa,sulla quale il Sindacato sta lavorando per una modifica legislativa, riteniamo utile sottolineare che la categoria artistica ha formalmente diritto al sostegno al reddito.

Una sintesi di uso pratico può essere raccolta nei seguenti punti:

1) la norma che riconosce agli artisti il diritto di fruire di ASPI e Mini ASPI decorre dal 01‐01‐2013;

2) il periodo lavorativo(contributivo) minimo, per accedere al diritto, è di 13 settimane, calcolate a ritroso nell’arco di 1 anno, per la Mini ASPI e di 52 settimane, calcolate a ritroso nell’arco di 2 anni, per l’ASPI;

3) i conteggi dei periodi temporali e le decorrenze sono calcolati in ciclo continuo e non fanno riferimento, come nella vecchia indennità di disoccupazione, all’anno solare;

4) la settimana cosiddetta “utile”per la maturazione del diritto, può comprendere da 1 a 6 giornate effettivamente lavorate, purché l’ammontare della retribuzione complessiva, di queste giornate, risulti pari o superiore al compenso minimo di legge (non contrattuale) settimanale;

5) nell’arco della settimana “utile”la retribuzione, di cui al punto 4, può essere composta anche da rapporti di lavoro svolti con imprese diverse;

6) nel caso di un unico rapporto di lavoro, plurisettimanale, la settimana “utile“ può essere costituita anche dall’accorpamento dei compensi di più settimane retribuite, singolarmente, con quote sotto i minimi di legge;

7) la Mini ASPI, certamente più utilizzata nel settore artistico, è erogata per la durata di un periodo pari a circa il 50% del periodo di contribuzione;

8) la cifra erogata sarà ottenuta,con un calcolo percentuale, ricavato dalla media delle retribuzioni risultanti nel periodo di riferimento contributivo ed in ogni caso, nel 2013, non potrà superare la soglia di 1152,90 € mensili;

9) il diritto all’assicurazione è riconosciuto se si presenta la domanda presso l’INPS entro e non oltre 2 mesi e 8 giorni dall’ultima prestazione lavorativa;

10) la domanda può essere presentata anche on line munendosi, preferibilmente, del PIN “Dispositivo” in grado di accelerare i tempi di espletamento della procedura.

Le OO.SS. hanno inoltre chiesto all’INPS di garantire una capillare informazione presso tutte le sedi territoriali in grado di agevolare la richiesta dei nuovi ammortizzatori sociali.

L’impegno della SLC CGIL è quello di assistere i lavoratori nell’espletamento delle pratiche tramite i propri sportelli di servizi INCA.

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